Art. 5 
 
                   Vincoli connessi alla mobilita' 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art.  1,  comma  425,  della
legge n. 190 del 2014, le  assunzioni  autorizzate  con  il  presente
provvedimento sono consentite a  condizione  che  le  amministrazioni
provvedano ad  accantonare  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
concludere le procedure di mobilita'  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  14
settembre 2015. 
  2. Con successive rimodulazioni  si  procedera'  alla  ricognizione
delle  facolta'  di  assunzione  relative  ai  budget  2015  e   2016
utilizzate   dalle   amministrazioni   destinatarie   del    presente
provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli  enti
di area vasta e della CRI.