IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto  l'accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della  Commissione  europea  C(2014)  8021  final,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015) e successive modificazioni e integrazioni,
recante disposizioni sull'utilizzo delle risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo PON) «Imprese
e competitivita'  2014-2020  FESR»,  approvato  con  decisione  della
Commissione europea C(2015) 4444 final,  del  23  giugno  2015,  come
modificata dalla decisione della  Commissione  europea  C(2015)  8450
final, del 24 novembre 2015; 
  Visto, in particolare, l'asse IV  «Efficienza  energetica»,  azione
4.3.1  «Realizzazione   di   reti   intelligenti   di   distribuzione
dell'energia (smart grids) e interventi sulle  reti  di  trasmissione
strettamente complementari e volti ad  incrementare  direttamente  la
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili,  introduzione
di  apparati  provvisti  di  sistemi   di   comunicazione   digitale,
misurazione   intelligente   e   controllo   e   monitoraggio,   come
infrastruttura delle citta' e delle aree  periurbane»,  del  predetto
PON «Imprese e  competitivita'  2014-2020  FESR»,  che  agisce  nelle
regioni meno sviluppate; 
  Visti i Programmi operativi  regionali  «POR  Basilicata  2014-2020
FESR», approvati  rispettivamente  con  decisione  della  Commissione
europea  C(2015)  5901  final  del  17  agosto  2015,  «POR  Campania
2014-2020 FESR», con decisione della Commissione europea C(2015) 8578
final del 1° dicembre  2015,  «POR  Puglia  2014-2020  FESR/FSE»  con
decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13  agosto
2015,  «POR  Sicilia  2014-2020   FESR/FSE»   con   decisione   della
Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015; 
  Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni
finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia  con
quella identificata nel PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR»
sopra menzionata; 
  Considerato, altresi', che la predetta azione del  PON  «Imprese  e
competitivita' 2014-2020  FESR»  e  dei  POR  indicati  prevedono  la
definizione  di  un  regime  di  aiuto   diretto   a   sostenere   la
realizzazione   di    infrastrutture    energetiche,    relativamente
all'energia elettrica; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  stessa   realizzazione   di   reti
intelligenti potra' essere  prevista  da  altri  programmi  operativi
ovvero da altri strumenti nazionali o regionali; 
  Vista  la  direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 
  Vista  la  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa  ai  bilanci  d'esercizio,  ai
bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE del Consiglio; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale
europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo  per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la  pesca  (FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo
di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e visti in particolare gli articoli  14  e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'accordo  di
partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato  comune  europeo,  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto, in  particolare,  l'art.  48  del  predetto  regolamento  n.
651/2014, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture
energetiche; 
  Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno  specifico  regime  di
aiuto, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 651/2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  «regolamento  GBER»:  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione europea, del 17 giugno 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea   (regolamento   generale   di   esenzione   per
categoria); 
    c) «Zone assistite»: come definite dall'art.  2,  punto  27,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, ossia zone designate nella carta  degli
aiuti a finalita' regionale  relativa  per  l'Italia  al  periodo  1°
luglio  2014-31  dicembre  2020,  in  applicazione   dell'art.   107,
paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; 
    d) «infrastruttura elettrica»: una infrastruttura energetica  che
rientra nelle  seguenti  categorie,  come  individuate  dall'art.  2,
paragrafo 130, del regolamento GBER 651/2014: 
      i. infrastruttura per la  trasmissione,  definita  all'art.  2,
punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009,  relativa  a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 
      ii. infrastruttura per la distribuzione, come definita all'art.
2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE; 
      iii. qualsiasi attrezzatura o installazione  essenziale  per  i
sistemi di cui ai punti i) e ii), per operare in  maniera  sicura  ed
efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e  controllo
a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; 
      iv. reti intelligenti, definite  come  qualsiasi  attrezzatura,
linea,  cavo  o  installazione,   a   livello   di   trasmissione   e
distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla  comunicazione
digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed
alla  gestione  interattivi   ed   intelligenti   della   produzione,
trasmissione, distribuzione e del consumo di energia  all'interno  di
una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete  stessa,  che
integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli
utenti    collegati    a    essa    (produttori,    consumatori     e
produttori-consumatori), al fine di garantire  un  sistema  elettrico
efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite  e
offra   un   livello   elevato   di   qualita'   e    di    sicurezza
dell'approvvigionamento e della protezione; 
    e)  «risultato  operativo»:  la   differenza   tra   le   entrate
attualizzate ed i costi di esercizio  attualizzati  nel  corso  della
durata dell'investimento, qualora tale  differenza  sia  positiva.  I
costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei  materiali,
dei  servizi  appaltati,  delle  comunicazioni,  dell'energia,  della
manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono,  ai  fini
del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento,  se
questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti; 
    f) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al
sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, art. 2, punto 31); 
    g) «piano di  valutazione»:  un  documento  contenente  almeno  i
seguenti elementi minimi:  gli  obiettivi  del  regime  di  aiuti  da
valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli  indicatori  di
risultato, la metodologia prevista per svolgere la  valutazione,  gli
obblighi  di  raccolta  dei  dati,  il  calendario  proposto  per  la
valutazione,  compresa  la  data  di  presentazione  della  relazione
finale, la descrizione  dell'organismo  indipendente  che  svolge  la
valutazione o i  criteri  utilizzati  per  selezionarlo,  nonche'  le
modalita' previste per assicurare la pubblicita' della valutazione; 
    h) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese  che  soddisfano  i
criteri di cui all'allegato I del regolamento GBER 651/2014; 
    i) «impresa in difficolta'»: un'impresa che soddisfa  almeno  una
delle seguenti circostanze: 
      a) nel caso di societa'  a  responsabilita'  limitata  (diverse
dalle  PMI  costituitesi  da  meno   di   tre   anni   o,   ai   fini
dell'ammissibilita' a  beneficiare  di  aiuti  al  finanziamento  del
rischio, dalle PMI nei sette anni  dalla  prima  vendita  commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per  il  finanziamento  del
rischio a seguito della due  diligence  da  parte  dell'intermediario
finanziario selezionato), qualora abbia perso piu'  della  meta'  del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite  cumulate.  Cio'  si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve  (e
da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei  fondi
propri della societa') da' luogo a  un  importo  cumulativo  negativo
superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della
presente disposizione, per «societa' a responsabilita'  limitata»  si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui  all'allegato
I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso,  il  «capitale  sociale»
comprende eventuali premi di emissione; 
      b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni  soci  abbiano  la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a
beneficiare di aiuti al finanziamento  del  rischio,  dalle  PMI  nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a  beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della  due
diligence  da  parte  dell'intermediario  finanziario   selezionato),
qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati
nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini  della
presente disposizione,  per  «societa'  in  cui  almeno  alcuni  soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui  all'allegato
II della direttiva 2013/34/UE; 
      c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura  concorsuale  per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste  dal  diritto  nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su  richiesta
dei suoi creditori; 
      d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio
e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la  garanzia,  o
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta
a un piano di ristrutturazione; 
      e) nel caso di un'impresa diversa da una  PMI,  qualora,  negli
ultimi due anni: 
        1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa
sia stato superiore a 7,5; e 
        2) il quoziente di  copertura  degli  interessi  dell'impresa
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.