Art. 11 Modalita' attuative 1. Gli interventi del presente decreto sono attuati tramite la pubblicazione di appositi avvisi ovvero atti e provvedimenti delle amministrazioni competenti, che individuano, in conformita' con i criteri di selezione approvati nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti. 2. Le predette misure di attuazione adottate dalle amministrazioni competenti dovranno recare gli estremi del presente decreto e fare espresso riferimento all'art. 48 del regolamento GBER 651/2014. 3. Le misure di attuazione del presente decreto non possono subordinare la concessione dell'aiuto a condizioni che comportino una violazione del diritto dell'Unione indissociabile dall'aiuto e, in particolare, all'obbligo per il beneficiario di: (i) avere la propria sede principale nel territorio della Repubblica italiana o essere prevalentemente stabilito nello stesso. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nel territorio della Repubblica italiana al momento del pagamento dell'aiuto; (ii) utilizzare prodotti o servizi nazionali. 4. Nel caso in cui i progetti siano cofinanziati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, le amministrazioni competenti nell'attuazione delle predette misure procedono ad acquisire l'impegno da parte dei soggetti beneficiari con particolare riferimento a: a) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del regolamento n. 1303/2013, impegnandosi, a partire dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto, per i cinque anni successivi a non cedere ad altri soggetti la proprieta' dell'infrastruttura agevolata, a non cessare o rilocalizzare l'attivita' produttiva al di fuori delle aree ammesse al singolo programma operativo e, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI, per i dieci anni successivi a non delocalizzare al di fuori del territorio dell'Unione europea l'attivita' produttiva; b) adottare un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata a garantire di tenere separati i costi relativi al programma agevolato, secondo quanto stabilito dall'art. 125, paragrafo 4, punto b) del regolamento n. 1303/2013; c) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui regolamento n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento; d) attuare, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 3, lettera a), il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione.