Art. 12 Pubblicita' Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1. Le informazioni sintetiche, di cui all'allegato II del regolamento n. 651/2014, insieme al link al testo integrale della misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, alla Commissione europea, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, il presente decreto sara' altresi' pubblicato sul sito Internet del Ministero unitamente alle: (i) informazioni sintetiche di cui all'art. 11 del regolamento GBER 651/2014 o di un link che dia accesso a tale testo; (ii) informazioni di cui all'allegato III del regolamento GBER 651/2014 su ciascun aiuto erogato sulla base del presente decreto superiore a euro 500.000. Gli obblighi di pubblicita' saranno successivamente assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro.