Art. 13 Controllo 1. Le amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e le regioni conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente decreto, comprese le informazioni relative all'effetto d'incentivazione degli aiuti. 2. I registri di cui al precedente comma sono conservati per dieci anni dalla data in cui e' concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime. 3. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il progetto sia cofinanziato attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, l'Autorita' di gestione del singolo programma operativo puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.