Art. 13 
 
 
                              Controllo 
 
  1. Le  amministrazioni  competenti  per  l'attuazione  dei  singoli
interventi, ovvero il Ministero dello sviluppo  economico,  Direzione
generale per il mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza
energetica, il nucleare e le regioni conservano registri  dettagliati
contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per
verificare il rispetto di tutte le  condizioni  di  cui  al  presente
decreto,    comprese    le    informazioni    relative    all'effetto
d'incentivazione degli aiuti. 
  2. I registri di cui al precedente comma sono conservati per  dieci
anni dalla data in  cui  e'  concesso  l'ultimo  aiuto  a  norma  del
presente regime. 
  3. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari, ai  sensi  di
quanto previsto dalle norme nazionali in materia,  per  almeno  dieci
anni dal pagamento del saldo dell'aiuto.  Al  fine  di  garantire  il
rispetto di quanto previsto dall'art. 140  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, nel caso in cui il progetto  sia  cofinanziato  attraverso
l'utilizzo di  risorse  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,
l'Autorita'  di  gestione  del  singolo  programma   operativo   puo'
stabilire un termine maggiore per  la  conservazione  della  predetta
documentazione, dandone comunicazione al  soggetto  beneficiario.  In
ogni  caso,  i  documenti  giustificativi  di  spesa  devono   essere
conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti  per  i
dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in
versione elettronica.