Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono essere destinatari degli aiuti concessi sulla base del presente decreto: a) per la realizzazione degli interventi sulla rete di distribuzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per la realizzazione degli interventi sulla rete di trasmissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) sufficiente capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi; b) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; c) non essere un'impresa in difficolta'.