Art. 6 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto,
in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalita', i progetti
ammissibili agli aiuti devono prevedere la realizzazione dei seguenti
interventi inerenti le infrastrutture elettriche: 
    a) interventi  di  costruzione,  adeguamento,  efficientamento  e
potenziamento dei sistemi di distribuzione; 
    b) interventi  di  costruzione,  adeguamento,  efficientamento  e
potenziamento dei sistemi di trasmissione. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' agli  aiuti  ogni  singolo  progetto
deve: 
    a) essere localizzato nei territori delle zone assistite; 
    b)  essere  relativo  a  infrastrutture  elettriche   interamente
soggette a  una  regolazione  in  materia  tariffaria  e  di  accesso
conformemente a quanto previsto dalla  legislazione  comunitaria  sul
mercato interno dell'energia, richiamata in premessa; 
    c) relativamente agli interventi di cui al comma 1,  lettera  a),
essere  dotato  di  una  propria  autonomia  tecnica,  in  grado   di
consentire, in modo autosufficiente rispetto agli  altri  interventi,
un  quantificabile  incremento  diretto  della  quota  di  fabbisogno
energetico coperto da generazione distribuita; 
    d) relativamente agli interventi di cui al comma 1,  lettera  b),
essere strettamente complementare, ossia funzionalmente connesso agli
interventi sulle reti di distribuzione. 
  3.  L'ammontare  dell'aiuto  non  puo'  essere  inferiore  a   euro
1.000.000 e non superiore a euro  50.000.000,00  per  impresa  e  per
singolo progetto.