Art. 7 Effetto d'incentivazione 1. Nell'ambito del presente regime di aiuti, sono autorizzati solo gli aiuti che presentino un effetto d'incentivazione alla realizzazione dei progetti ammissibili. 2. L'effetto d'incentivazione sara' debitamente valutato in sede di selezione dei progetti. In tale contesto, potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'aiuto, solo i progetti per i quali l'impresa interessata abbia presentato domanda scritta, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto. Per data di avvio del progetto, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 3. Ai fini della prova dell'effetto d'incentivazione la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto e importo dell'aiuto necessario per il progetto.