Art. 8 Costi ammissibili 1. I costi ammissibili, cosi' come previsto dall'art. 48, comma 4 del regolamento GBER 651/2014, sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, i costi di cui al comma 1 devono: a) essere conformi alle norme nazionali, in merito all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014-2020; b) essere giustificati, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, del regolamento n. 1303/2013, sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatta eccezione per le categorie di spesa in relazione alle quali sono previste le forme di sostegno di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013; c) essere pagati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e l'immediata riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti; d) essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI. 3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate.