Art. 9 Forma e caratteristiche degli aiuti concedibili 1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi, a partire dai costi di investimento ammessi, nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensita' massima stabilita dall'art. 48 del regolamento GBER 651/2014. 2. L'importo dell'aiuto non puo', in ogni caso, superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora il risultato operativo non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero. 3. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4. Gli aiuti erogabili in piu' quote ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto.