Art. 11
Obblighi degli importatori privati
1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilita' ai fini
della conformita' del prodotto al presente decreto, un importatore
privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che
esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del
fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non e' resa disponibile
da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare
ricorrendo a competenze adeguate.
3. L'importatore privato provvede affinche' il nome e l'indirizzo
dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della
conformita' del prodotto siano indicati sul prodotto.
Note all'art. 11:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.