Art. 12
Identificazione degli operatori economici
1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le
autorita' di vigilanza del mercato:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un
prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un
prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal
momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di
dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorita'
di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il
prodotto.
4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal
momento che sia stato loro fornito il prodotto.