Art. 13
Presunzione di conformita'
1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di
dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto.