Art. 15
Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n.
765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali:
a) la marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante, dal
suo mandatario nonche' dai soggetti identificati agli articoli 10,
11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
b) la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua
apposizione e' prevista dalla specifica normativa comunitaria di
armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti;
c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui
alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilita' della
conformita' del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili
stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente
che ne dispone l'apposizione;
d) la marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta la
conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili della
normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone
l'apposizione;
e) e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o
iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato
della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
Note all'art. 15:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.