Art. 16
Prodotti soggetti alla marcatura CE
1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono
messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unita' da diporto;
b) componenti;
c) motori di propulsione.
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si
presumono che siano conformi al presente decreto.