Art. 17
Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE e' apposta, nelle forme e misure previste
dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile,
leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1.
Nel caso di componenti, laddove cio' non sia possibile o giustificato
a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE
e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel
caso di unita' da diporto, la marcatura CE e' apposta sulla targhetta
del costruttore dell'unita' da diporto, separata dal numero
d'identificazione dell'unita' da diporto. Nel caso di un motore di
propulsione, la marcatura CE e' apposta sul motore.
2. La marcatura CE e' apposta prima che il prodotto sia immesso sul
mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di
identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un
pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un
impiego particolare.
3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella
fase di controllo della produzione o nella valutazione
post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato,
oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.
Note all'art. 17:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.