Art. 18 
 
 
      Procedure della valutazione della conformita' applicabili 
 
  1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli  di  cui
agli articoli 19, 20 e  21  prima  dell'immissione  sul  mercato  dei
prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. L'importatore privato applica la procedura di  cui  all'articolo
22 prima della messa in servizio di un prodotto di  cui  all'articolo
2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione  della
conformita' per il prodotto in questione. 
  3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio  un  motore  di
propulsione o un'unita' da diporto dopo una  modifica  o  conversione
rilevante dello stesso  o  della  stessa,  o  chiunque  modifichi  la
destinazione d'uso  di  un'unita'  da  diporto  non  contemplata  dal
presente decreto in modo tale da farla rientrare nel  suo  ambito  di
applicazione applica  la  procedura  di  cui  all'articolo  22  prima
dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 
  4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita  per
uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la  procedura
di  cui  all'articolo  22  prima  dell'immissione  sul  mercato   del
prodotto.