Art. 18 Procedure della valutazione della conformita' applicabili 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.