Art. 18
Procedure della valutazione della conformita' applicabili
1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui
agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei
prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo
22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo
2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della
conformita' per il prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di
propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione
rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la
destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal
presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di
applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima
dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per
uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura
di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del
prodotto.