Art. 19
Progettazione e costruzione
1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei
natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti
pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato
II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza
dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno
dei seguenti moduli:
1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a
prove ufficiali del prodotto);
1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F;
1.3) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
1.4) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo
compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F,
2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale);
b) per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II,
parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza
dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno
dei seguenti moduli:
1.1) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte
A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate:
modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo
interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G
(conformita' basata sulla verifica dell'unita') o modulo H
(conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
1.2) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte
A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate:
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali
del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E
o F, modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita') o
modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo
compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F;
2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale);
c) per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II,
parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza
dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti
moduli:
1.1) modulo A (controllo interno della produzione);
1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a
prove ufficiali del prodotto);
1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F;
1.4) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
1.5) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto
d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli
di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo A (controllo interno della produzione);
b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove
ufficiali del prodotto);
c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
d) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
e) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di
componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti
moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
b) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
c) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
Note all'art. 19:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.