Art. 19 
 
 
                     Progettazione e costruzione 
 
  1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni  e  dei
natanti da diporto si applicano le  procedure  relative  ai  seguenti
pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: 
    a) per le categorie di progettazione A e B  di  cui  all'allegato
II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto: 
      1) per le imbarcazioni e i natanti  da  diporto  con  lunghezza
dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri,  uno
dei seguenti moduli: 
        1.1) modulo A1 (controllo interno della  produzione  unito  a
prove ufficiali del prodotto); 
        1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F; 
        1.3)   modulo   G   (conformita'   basata   sulla    verifica
dell'unita'); 
        1.4) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia  qualita'
totale); 
      2) per le imbarcazioni da diporto  con  lunghezza  dello  scafo
compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: 
        2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F, 
        2.2)   modulo   G   (conformita'   basata   sulla    verifica
dell'unita'); 
        2.3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia  qualita'
totale); 
    b) per la categoria di progettazione C di  cui  all'allegato  II,
parte A, punto 1, del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto: 
      1) per le imbarcazioni e i natanti  da  diporto  con  lunghezza
dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri,  uno
dei seguenti moduli: 
        1.1) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte
A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I  del  presente  decreto  sono  rispettate:
modulo A (controllo interno della produzione), modulo  A1  (controllo
interno della produzione  unito  a  prove  ufficiali  del  prodotto),
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo  G
(conformita'  basata  sulla  verifica   dell'unita')   o   modulo   H
(conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); 
        1.2) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte
A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono  rispettate:
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali
del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E
o F, modulo G  (conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita')  o
modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); 
      2) per le imbarcazioni da diporto  con  lunghezza  dello  scafo
compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: 
        2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F; 
        2.2)   modulo   G   (conformita'   basata   sulla    verifica
dell'unita'); 
        2.3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia  qualita'
totale); 
    c) per la categoria di progettazione D di  cui  all'allegato  II,
parte A, punto 1, del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto: 
      1) per le imbarcazioni e i natanti  da  diporto  con  lunghezza
dello scafo compresa tra 2,5 metri  e  24  metri,  uno  dei  seguenti
moduli: 
        1.1) modulo A (controllo interno della produzione); 
        1.2) modulo A1 (controllo interno della  produzione  unito  a
prove ufficiali del prodotto); 
        1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o
F; 
        1.4)   modulo   G   (conformita'   basata   sulla    verifica
dell'unita'); 
        1.5) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia  qualita'
totale). 
  2. Per quanto riguarda la progettazione e la  costruzione  di  moto
d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti  moduli
di cui agli allegati del presente decreto: 
    a) modulo A (controllo interno della produzione); 
    b) modulo A1 (controllo interno della produzione  unito  a  prove
ufficiali del prodotto); 
    c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 
    d) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
    e) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). 
  3. Per  quanto  riguarda  la  progettazione  e  la  costruzione  di
componenti si applica una  delle  procedure  relative  ai  pertinenti
moduli di cui agli allegati del presente decreto: 
    a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 
    b) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
    c) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). 
 
          Note all'art. 19: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.