Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente
completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente
completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato
dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati
'componenti';
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad
essere installati su o in unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto
oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione
di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese
le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e
identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione
umana, gondole e pedalo';
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione
eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita'
da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite
principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso
dal fabbricante;
6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano
immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione
che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea
durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio
dell'unita' da diporto;
8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate
di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto
salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di
passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna,
alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli,
in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di
scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati
a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e
identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non
siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere
dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali,
fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero
dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o
cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di
propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non
prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla
lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a
condizione che non siano successivamente immessi sul mercato
dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere
dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di
cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);
2) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione
che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea
durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio
dell'unita' da diporto.
3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata
anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive
e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente
decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di
diporto.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.