Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: 
    a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente
completate; 
    b)  natanti  da  diporto  e  natanti  da   diporto   parzialmente
completati; 
    c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; 
    d) componenti elencati all'allegato II  se  immessi  sul  mercato
dell'Unione   europea   separatamente,   in   prosieguo    denominati
'componenti'; 
    e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad
essere installati su o in unita' da diporto; 
    f) motori di propulsione installati su o  in  unita'  da  diporto
oggetto di una modifica rilevante del motore; 
    g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a: 
    a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione
di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n.  171  del
2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 
      1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese
le unita' a remi e le unita' per l'addestramento  al  canottaggio,  e
identificate in tal senso dal fabbricante; 
      2) canoe e  kayak  progettati  unicamente  per  la  propulsione
umana, gondole e pedalo'; 
      3) tavole da surf  progettate  unicamente  per  la  propulsione
eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi; 
      4) tavole da surf; 
      5) unita' storiche originali e singole riproduzioni  di  unita'
da  diporto  storiche,  progettate  prima   del   1950,   ricostruite
principalmente con i materiali originali e identificate in tal  senso
dal fabbricante; 
      6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che  non  siano
immesse sul mercato dell'Unione europea; 
      7) unita' da diporto costruite per uso personale, a  condizione
che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea
durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio
dell'unita' da diporto; 
      8) unita' da diporto specificamente destinate a  essere  dotate
di equipaggio e a trasportare passeggeri a  fini  commerciali,  fatto
salvo quanto previsto al comma 3,  indipendentemente  dal  numero  di
passeggeri; 
      9) sommergibili; 
      10) veicoli a cuscino d'aria; 
      11) aliscafi; 
      12)  unita'  da  diporto  a  vapore  a   combustione   esterna,
alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; 
      13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote  o  cingoli,
in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; 
    b) per quanto riguarda i requisiti  relativi  alle  emissioni  di
scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto  legislativo  n.
171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 
      1) motori di propulsione installati o specificamente  destinati
a essere installati sui seguenti prodotti: 
        1.1) unita' da diporto destinate  unicamente  alle  regate  e
identificate in tal senso dal fabbricante; 
        1.2) unita' da diporto sperimentali,  a  condizione  che  non
siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 
        1.3) unita' da  diporto  specificamente  destinate  a  essere
dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a  fini  commerciali,
fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal  numero
dei passeggeri; 
        1.4) sommergibili; 
        1.5) veicoli a cuscino d'aria; 
        1.6) aliscafi; 
        1.7) mezzi  anfibi,  ossia  veicoli  a  motore,  su  ruote  o
cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; 
      2)  motori  originali  e  singole  riproduzioni  di  motori  di
propulsione storici, basati su un progetto  anteriore  al  1950,  non
prodotti in serie e montati sulle  unita'  da  diporto  di  cui  alla
lettera a) numeri 5) o 7); 
      3)  motori  di  propulsione  costruiti  per  uso  personale,  a
condizione  che  non  siano  successivamente  immessi   sul   mercato
dell'Unione europea durante un periodo di  cinque  anni  a  decorrere
dalla messa in servizio dell'unita' da diporto; 
    c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche  di
cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 
      1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b); 
      2) unita' da diporto costruite per uso personale, a  condizione
che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea
durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio
dell'unita' da diporto. 
  3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata
anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita'  sportive
e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del  presente
decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini  di
diporto. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse. 
              Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
          e del Consiglio sulla normazione europea, che  modifica  le
          direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio  nonche'  le
          direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,  98/34/CE,
          2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e   2009/105/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  14
          novembre 2012, n. L 316.