Art. 20
Emissioni di gas di scarico
1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore
applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli
allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata,
uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma
armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui
all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene,
altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.