Art. 21
Emissioni acustiche
1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e
natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle
imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato
oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul
mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante
applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli
allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata
per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove
ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita'
basata sulla verifica dell'unita');
c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il
rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A (controllo interno della produzione);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua,
dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati
all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il
fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure
relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente
decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata
per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove
ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita'
basata sulla verifica dell'unita').
3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene,
altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.