Art. 23
Requisiti supplementari
1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto,
per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti
relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se
il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualita'
quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto,
un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire
controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale
organismo, al fine di verificare la qualita' dei controlli interni
sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se
appare necessario verificare la validita' dei dati presentati dal
fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui
all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.