Art. 23 
 
 
                       Requisiti supplementari 
 
  1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto,
per quanto riguarda la valutazione  della  conformita'  ai  requisiti
relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto  e  se
il fabbricante non opera a norma  di  un  adeguato  sistema  qualita'
quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del  presente  decreto,
un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o  fa  eseguire
controlli sui prodotti  a  intervalli  casuali  determinati  da  tale
organismo, al fine di verificare la qualita'  dei  controlli  interni
sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o  se
appare necessario verificare la validita'  dei  dati  presentati  dal
fabbricante,  si  applica   la   procedura   supplementare   di   cui
all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.