Art. 23 Requisiti supplementari 1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualita' quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualita' dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validita' dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.