Art. 26 Autorita' di notifica degli organismi di valutazione della conformita' 1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' ai fini del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 30. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' delegare o affidare le attivita' di valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformita' all'Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.