Art. 26
Autorita' di notifica degli organismi di valutazione della
conformita'
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' responsabile
dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la
valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della
conformita' ai fini del presente decreto e per il controllo degli
organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 30.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' delegare o
affidare le attivita' di valutazione e controllo sugli organismi di
valutazione della conformita' all'Organismo nazionale di
accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n.
765/2008.
Note all'art. 26:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.