Art. 26 
 
 
Autorita'  di  notifica  degli   organismi   di   valutazione   della
                             conformita' 
 
  1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  responsabile
dell'istituzione ed esecuzione  delle  procedure  necessarie  per  la
valutazione e  la  notifica  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita' ai fini del presente decreto e  per  il  controllo  degli
organismi  notificati,  incluso  il   rispetto   delle   disposizioni
dell'articolo 30. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  delegare  o
affidare le attivita' di valutazione e controllo sugli  organismi  di
valutazione   della   conformita'    all'Organismo    nazionale    di
accreditamento,  ai  sensi  e  conformemente  al  regolamento  CE  n.
765/2008. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  si  veda
          nelle note alle premesse.