Art. 28
Prescrizioni relative agli Organismi notificati
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui agli articoli da 18 a 23 gli
organismi per la valutazione della conformita' che soddisfano le
seguenti prescrizioni:
a) hanno personalita' giuridica di diritto privato;
b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal
prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una
federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella
progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti
che esso valuta puo' essere considerato un organismo di tale tipo, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di
svolgere le funzioni di valutazione della conformita', non sono ne'
il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne'
l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che
essi valutano ne' il rappresentante di uno di tali soggetti. Cio' non
preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il
funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso
di tali prodotti per scopi privati.
4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di
svolgere le funzioni di conformita' non intervengono direttamente
nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella
installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti,
ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Essi non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le loro attivita' di valutazione della conformita' per cui
sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di
consulenza.
5. L'organismo garantisce che le attivita' delle affiliate o dei
propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,
sull'obiettivita' e sull'imparzialita' delle proprie attivita' di
valutazione della conformita'.
6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attivita' di
valutazione della conformita' con il massimo grado di integrita'
professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed
e' libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine
finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati
della propria attivita' di valutazione della conformita', in
particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai
risultati di tali attivita'.
7. L'organismo e' in grado di svolgere le funzioni di valutazione
della conformita' a esso conferite dalle disposizioni degli articoli
da 18 a 23, e per i quali e' stato notificato, indipendentemente dal
fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione
della conformita' stesso oppure per suo conto e sotto la sua
responsabilita'.
8. L'organismo di valutazione della conformita', per ogni procedura
di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di
prodotti per i quali e' stato notificato, dispone di:
a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza
sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione
della conformita';
b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene
la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la
riproducibilita' di tali procedure;
c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le
funzioni svolte in qualita' di organismo notificato dalle altre
attivita';
d) procedure interne per svolgere le attivita' che tengano
debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui
opera, della sua struttura, del grado di complessita' della
tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di
massa del processo produttivo;
e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed
amministrative connesse alle attivita' di valutazione della
conformita' in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o
impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di
valutazione della conformita' risponde ai seguenti requisiti:
a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le
attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali,
delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale
applicabile;
d) capacita' di redigere certificati, verbali e relazioni atti a
dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei suoi alti dirigenti e del personale addetto
alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto
alle valutazioni dell'organismo non puo' dipendere dal numero di
valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di
responsabilita' civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale
su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio
delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di
qualsiasi disposizione di diritto interno che vi da' effetto, tranne
nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le
sue attivita', fermo restando le vigenti disposizioni in materia di
tutela della proprieta' intellettuale.
14. L'organismo partecipa alle attivita' di normalizzazione
pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli
organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce
che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e
applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti
amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di conformita' in possesso dei
requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto
dagli articoli da 31 a 38.