Art. 29
Presunzione di conformita'
1. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nella
misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.