Art. 29 
 
 
                     Presunzione di conformita' 
 
  1. Qualora dimostri la propria  conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28,  nella
misura  in  cui  le  norme  applicabili  armonizzate   coprano   tali
prescrizioni.