Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) unita' da diporto: ogni  costruzione  destinata  ad  attivita'
sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto  o
natante da diporto o moto d'acqua; 
    b) imbarcazione da diporto: un'unita' da  diporto  con  lunghezza
dello scafo superiore a dieci metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,
indipendentemente dal mezzo di propulsione; 
    c) natante da diporto: un'unita' da diporto con  lunghezza  dello
scafo compresa tra i due metri  e  cinquanta  centimetri  e  i  dieci
metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione  e  con  esclusione
delle moto d'acqua; 
    d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza  dello  scafo
inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione  con
una pompa a getto  d'acqua  come  fonte  primaria  di  propulsione  e
destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi  o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; 
    e) unita' da diporto costruita per uso  personale:  un'unita'  da
diporto costruita  prevalentemente  dal  suo  utente  futuro  per  il
proprio uso personale; 
    f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,
ad  accensione  comandata  o  spontanea,  utilizzato  direttamente  o
indirettamente a fini di propulsione; 
    g) modifica rilevante del motore: la modifica  di  un  motore  di
propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei  valori
limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B,  del  decreto
legislativo n. 171 del 2005 come  sostituito  dall'  allegato  I  del
presente decreto, o che determina un aumento  superiore  al  quindici
per cento della potenza nominale del motore; 
    h)  trasformazione  rilevante   dell'unita'   da   diporto:   una
trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica  il  mezzo  di
propulsione, che comporta una modifica rilevante  del  motore  o  che
altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare
i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto; 
    i) mezzo di propulsione: il  metodo  con  cui  e'  assicurata  la
propulsione dell'unita' da diporto; 
    l)  famiglia  di  motori:  il  raggruppamento,   effettuato   dal
fabbricante, di motori che, per  la  loro  progettazione,  presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; 
    m) lunghezza dello  scafo:  la  lunghezza  dello  scafo  misurata
conformemente alla norma armonizzata; 
    n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un  prodotto
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione  nel
quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
    o) immissione sul mercato: la prima messa a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato dell'Unione europea; 
    p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di  un
prodotto oggetto del presente decreto da parte del  suo  utilizzatore
finale; 
    q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto
il proprio nome o marchio; 
    r)  rappresentante  autorizzato:  qualsiasi  persona   fisica   o
giuridica  stabilita  nell'Unione  europea  che   ha   ricevuto   dal
fabbricante un mandato scritto che la  autorizza  ad  agire  per  suo
conto in relazione a determinati compiti; 
    s) importatore: qualsiasi persona fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato  dell'Unione  europea  un
prodotto originario di un paese terzo; 
    t) importatore privato:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione europea che importa  nell'Unione  europea,  nel
quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di  un
paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; 
    u) distributore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che
mette a disposizione sul mercato un prodotto; 
    v)  operatori  economici:  il  fabbricante,   il   rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    z)  norma  armonizzata:  una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    aa)  accreditamento:  attestazione  da  parte  di  un   organismo
nazionale  di  accreditamento  che  certifica  che   un   determinato
organismo  di  valutazione  della  conformita'  soddisfa  i   criteri
stabiliti  da  norme  armonizzate  e,  ove  appropriato,  ogni  altro
requisito  supplementare,  compresi  quelli  definiti  nei  rilevanti
programmi  settoriali,  per  svolgere  una  specifica  attivita'   di
valutazione della conformita'; 
    bb) organismo  nazionale  di  accreditamento:  l'unico  organismo
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; 
    cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano
state rispettate; 
    dd) organismo di  valutazione  della  conformita':  un  organismo
notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    ee)  richiamo:  qualsiasi  provvedimento  volto  a  ottenere   la
restituzione di un prodotto che e' gia' stato  messo  a  disposizione
dell'utilizzatore finale; 
    ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la  messa  a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; 
    gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i  provvedimenti
adottati dalla competente autorita'  per  garantire  che  i  prodotti
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa  di
armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute,  la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse
pubblico; 
    hh) marcatura CE:  una  marcatura  mediante  cui  il  fabbricante
indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne  prevede
l'apposizione; 
    ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa
dell'Unione    europea    che    armonizza    le    condizioni     di
commercializzazione dei prodotti. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          1025/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla
          normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.