Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita'
sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o
natante da diporto o moto d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello
scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci
metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione
delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo
inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con
una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e
destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da
diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il
proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,
ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o
indirettamente a fini di propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di
propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori
limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del
presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una
trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di
propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che
altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare
i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la
propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal
fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata
conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel
quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
prodotto sul mercato dell'Unione europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un
prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore
finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto
il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo
conto in relazione a determinati compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un
prodotto originario di un paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel
quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un
paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che
mette a disposizione sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo
nazionale di accreditamento che certifica che un determinato
organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri
stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro
requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti
programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di
valutazione della conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano
state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo
notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la
restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione
dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di
armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse
pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante
indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede
l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa
dell'Unione europea che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti.
Note all'art. 3:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.