Art. 30
Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche
connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle
qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito
da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.