Art. 31
Domanda di autorizzazione e notifica
1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una
domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo
economico.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei
moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti
per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' di
tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il
riconoscimento e il controllo periodico della sua conformita' alle
prescrizioni di cui all'articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, per la
presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli
obblighi di cui all'articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la
valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano
eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione
delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla
domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento
rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione, rinnovo e
vigilanza degli organismi di valutazione della conformita', eseguite
dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi
organismi. Gli oneri concernenti le attivita' di valutazione del
prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi
dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori
economici.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede
mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio
di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate
almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006
recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal
Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
Note all'art. 31:
Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 27
marzo 2006 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi
dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita'
di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436 e
dell'articolo 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
(Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di
unita' da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 1996, n. 198, S.O.
Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 febbraio 1996, n. 34, S.O.
"Articolo 47. Procedure di certificazione e/o
attestazione finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione
e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE,
previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle
conseguenti alle procedure di riesame delle istanze
presentate per le stesse finalita', sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione
europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza."