Art. 31 
 
 
                Domanda di autorizzazione e notifica 
 
  1.  L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  presenta  una
domanda di autorizzazione e  notifica  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una  descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del  modulo  o  dei
moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti
per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche'  di
tutte  le  prove  documentali  necessarie   per   la   verifica,   il
riconoscimento e il controllo periodico della  sua  conformita'  alle
prescrizioni di cui all'articolo 28. 
  3. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  decreto  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  stabilisce  le  modalita'  ed  i  criteri  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo   32,   per   la
presentazione delle prove documentali di cui al comma 2,  e  per  gli
obblighi di cui all'articolo 37. 
  4.  Qualora  le  Amministrazioni   competenti   decidano   che   la
valutazione e il controllo di cui all'articolo  26,  comma  1,  siano
eseguiti dall' organismo unico  di  accreditamento,  in  sostituzione
delle prove documentali di cui al comma 2,  l'organismo  allega  alla
domanda  di  cui  al  comma  1,  un  certificato  di   accreditamento
rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 28. 
  5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione,  rinnovo  e
vigilanza degli organismi di valutazione della conformita',  eseguite
dalle amministrazioni  di  vigilanza,  sono  a  carico  dei  medesimi
organismi. Gli oneri concernenti  le  attivita'  di  valutazione  del
prodotto  eseguite  dalle  amministrazioni  di  vigilanza,  ai  sensi
dell'articolo 39,  commi  3  e  8,  sono  a  carico  degli  operatori
economici. 
  6. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  5  si  provvede
mediante tariffe da  determinarsi  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base  del  criterio
di copertura del costo  effettivo  del  servizio  e  sono  aggiornate
almeno ogni tre anni. 
  7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive  e
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  27  marzo  2006
recante  "Determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  resi   dal
Ministero  delle  attivita'  produttive   e   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di  pagamento  ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni". 
 
          Note all'art. 31: 
              Il decreto del Ministero delle attivita' produttive  27
          marzo 2006 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi
          dal Ministero delle attivita' produttive  e  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e  relative  modalita'
          di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436  e
          dell'articolo 47 della  L.  6  febbraio  1996,  n.  52)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129. 
              Il  decreto  legislativo  14  agosto   1996,   n.   436
          (Attuazione  della  direttiva  94/25/CE   in   materia   di
          progettazione, di costruzione e immissione in commercio  di
          unita' da diporto) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 agosto 1996, n. 198, S.O. 
              Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,
          n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 febbraio 1996, n. 34, S.O. 
              "Articolo   47.   Procedure   di   certificazione   e/o
          attestazione finalizzate alla marcatura CE. 
              1. Le spese relative alle procedure  di  certificazione
          e/o attestazione  per  l'apposizione  della  marcatura  CE,
          previste  dalla  normativa  comunitaria,   nonche'   quelle
          conseguenti  alle  procedure  di  riesame   delle   istanze
          presentate per le  stesse  finalita',  sono  a  carico  del
          fabbricante o del suo rappresentante stabilito  nell'Unione
          europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza."