Art. 31 Domanda di autorizzazione e notifica 1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 28. 3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'articolo 37. 4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28. 5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attivita' di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici. 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. 7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
Note all'art. 31: Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 27 marzo 2006 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436 e dell'articolo 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, S.O. Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. "Articolo 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE. 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza."