Art. 32
Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti
1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di
cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni.
L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di
presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita'
dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le
funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli
organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attivita'
istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e
pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo
richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per
l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento
ritenuto necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni momento,
congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di
segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le
condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto
l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare
svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi
dell'articolo 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con durata pari a quella del certificato di
accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo
notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o
all'adempimento delle proprie responsabilita', le amministrazioni
vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravita'
della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un
periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravita'
dell'irregolarita' rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le
Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinche'
le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro
organismo notificato o siano messe a loro disposizione.