Art. 32 
 
 
   Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti 
 
  1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai  sensi
dell'articolo 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni  di
cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni.
L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  relativa  domanda.  Nel  periodo  di  validita'
dell'autorizzazione,  le  Amministrazioni  competenti  esercitano  le
funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo,  sugli
organismi autorizzati e notificati. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  avvia  l'attivita'
istruttoria  sulla  documentazione  che  accompagna  la   domanda   e
pianifica gli audit da  effettuarsi  presso  le  sedi  dell'organismo
richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per
l'accertamento dei requisiti prescritti  e  di  ogni  altro  elemento
ritenuto necessario. 
  3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti: 
    a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; 
    b) decidono sull'opportunita'  di  procedere,  in  ogni  momento,
congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di
segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare  le
condizioni  in  base   alle   quali   gli   stessi   hanno   ottenuto
l'autorizzazione,  il  mantenimento  dei   requisiti,   il   regolare
svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; 
    c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5. 
  4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai  sensi
dell'articolo 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  con   durata   pari   a   quella   del   certificato   di
accreditamento. 
  5.  Nel  caso  siano  poste  in  essere  da  parte   dell'organismo
notificato violazioni in merito al  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  28,  al  regolare   svolgimento   delle   procedure   o
all'adempimento delle  proprie  responsabilita',  le  amministrazioni
vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla  gravita'
della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in: 
    a) richiamo scritto; 
    b) sospensione  parziale  o  totale  dell'autorizzazione  per  un
periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione  alla  gravita'
dell'irregolarita' rilevata; 
    c) revoca dell'autorizzazione. 
  6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  adotta  un   motivato   provvedimento,   e   ne   informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri  Stati  membri.  Le
Amministrazioni competenti adottano le appropriate  misure  affinche'
le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro
organismo notificato o siano messe a loro disposizione.