Art. 33
Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli
organismi di valutazione della conformita' che rispettano le
prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di
cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita', il prodotto o i prodotti interessati e la relativa
attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di
accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati
membri le prove documentali che attestino la competenza
dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le
disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara'
controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni
di cui all'articolo 28.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo
notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della
Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o
entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un
accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la
notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.