Art. 34 
 
 
   Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 
 
  1. Ciascun  organismo  notificato  e'  identificato  da  un  numero
assegnato dalla Commissione europea. Il  numero  assegnato  e'  unico
anche  se  l'organismo  e'  notificato  a  norma  di   diversi   atti
dell'Unione europea. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  assegna  un
codice di  identificazione  all'organismo  notificato  che  e'  stato
autorizzato  ad   effettuare   le   valutazioni   della   conformita'
post-costruzione.