Art. 34 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1. Ciascun organismo notificato e' identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato e' unico anche se l'organismo e' notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che e' stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformita' post-costruzione.