Art. 35 
 
 
      Contestazione della competenza degli organismi notificati 
 
  1. Il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti forniscono alla  Commissione  europea,
su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. 
  2. Su richiesta  della  Commissione  europea,  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti adottano le  necessarie  misure  correttive  nei  confronti
dell'organismo notificato, incluso, se necessario,  il  ritiro  della
notifica.