Art. 35
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea,
su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione.
2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti
dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della
notifica.