Art. 37
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste pervenute da altre autorita' in
relazione all'attivita' di valutazione della conformita';
d) delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite
nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita',
incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma del presente decreto che esercitano attivita' di
valutazione della conformita' simili che coprono gli stessi prodotti,
informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati
negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni
della conformita'.