Art. 38
Coordinamento degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con
rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo
di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il
coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati,
direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1,
puo' comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo
32, comma 5.