Art. 38 
 
 
              Coordinamento degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  partecipano  direttamente   o   con
rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo
di organismi notificati istituito dalla Commissione europea,  per  il
coordinamento   e   la   cooperazione   tra   organismi   notificati,
direttamente o mediante rappresentanti designati. 
  2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma  1,
puo' comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui  all'articolo
32, comma 5.