Art. 38 Coordinamento degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati. 2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, puo' comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.