Art. 39 
 
 
     Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti 
 
  1. L'articolo 15, paragrafo 3, e  gli  articoli  da  16  a  29  del
regolamento CE n. 765/2008  si  applicano  ai  prodotti  oggetto  del
presente decreto. 
  2. La  vigilanza  sul  mercato  e  il  controllo  dei  prodotti  e'
demandata al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le  modalita'
ed i criteri  di  svolgimento  della  vigilanza  sul  mercato  ed  il
controllo sui prodotti. 
  3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma
1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II
del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al  comma
2 hanno facolta' di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per
ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti  un
rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per
l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici. 
  4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con  metodo  a
campione,  presso  l'operatore  economico,  i   depositi   sussidiari
dell'operatore  economico,  gli  importatori  privati  o  presso  gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito: 
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti; 
    b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento; 
    c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e  a
titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione  di  esami  e
prove; 
    d)  effettuare  esami   e   prove   presso   strutture   tecniche
specializzate, pubbliche o private. 
  5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di  verifica,  i
soggetti di cui  agli  articoli  6,  7,  8  e  11,  in  funzione  dei
rispettivi obblighi, rendono disponibili agli  organi  di  vigilanza,
per dieci anni, la  documentazione  indicata  nell'allegato  XVI  del
presente decreto. 
  6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni
di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  alle  disposizioni  del  presente  decreto,
dispongono agli  operatori  economici,  in  funzione  dei  rispettivi
obblighi, di adottare tutte le misure idonee a  far  venire  meno  la
situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla
natura del rischio. 
  7.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma   6,   le
amministrazioni vigilanti  adottano  le  misure  atte  a  limitare  o
vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro
dal commercio,  a  cura  e  spese  del  soggetto  destinatario  della
disposizione. 
  8. Le autorita' di  vigilanza  di  cui  comma  2,  qualora  abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute  o  la  sicurezza  delle
persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del
prodotto interessato che investa i requisiti  pertinenti  di  cui  al
presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore
privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza  del
mercato. Nel caso di  un  operatore  economico  se,  attraverso  tale
valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che  il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al  presente  decreto,  esse
chiedono  tempestivamente  all'operatore  economico  interessato   di
adottare le  opportune  misure  correttive  al  fine  di  rendere  il
prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal  mercato  o
di  richiamarlo  entro  un  termine  proporzionato  alla  natura  del
rischio, da esse prescritto. Nel  caso  di  un  importatore  privato,
qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza  del
mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui  al
presente decreto, l'importatore privato e' informato  tempestivamente
delle opportune misure correttive da adottare al fine di  rendere  il
prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio
o sospenderne l'uso, in  proporzione  alla  natura  del  rischio.  Le
autorita'  di  vigilanza  del  mercato   ne   informano   l'organismo
notificato competente qualora intervenuto. 
  9. Qualora ritengano che la non conformita'  non  sia  limitata  al
territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione  e  dei  provvedimenti  che  hanno  chiesto  di  adottare
all'operatore economico interessato. 
  10. L'operatore economico assicura che siano adottate le  opportune
misure correttive nei confronti di tutti i prodotti  interessati  che
esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta  l'Unione  europea.
L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure
correttive nei confronti del prodotto che  ha  importato  nell'Unione
europea per uso proprio. 
  11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le  misure
correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le  autorita'
di  vigilanza  del  mercato  adottano  tutte  le   opportune   misure
provvisorie per proibire o  limitare  la  messa  a  disposizione  del
prodotto, per  ritirarlo  o  per  richiamarlo  dal  mercato.  Qualora
l'importatore privato non adotti le misure  correttive  adeguate,  le
autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure
provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne
o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza
del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri di tali misure. 
  12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi
disponibili, in particolare i  dati  necessari  per  identificare  il
prodotto non conforme, la sua origine, la natura della  presunta  non
conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure
nazionali adottate, nonche'  gli  argomenti  espressi  dall'operatore
economico interessato o dall'importatore privato. In particolare,  le
autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia
dovuta: 
    a)  alla  mancata  rispondenza  del  prodotto  alle  prescrizioni
relative alla salute o alla sicurezza delle  persone  e  alla  tutela
delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o 
    b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo  13  che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  13. Le amministrazioni  vigilanti  che  ricevono  comunicazione  di
procedure avviate  ai  sensi  del  presente  articolo,  informano  la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di ogni  informazione  supplementare  a  loro  disposizione
sulla  non  conformita'  del  prodotto  interessato  e,  in  caso  di
disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni. 
  14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle  informazioni  di
cui al comma 11, uno Stato membro  o  la  Commissione  non  sollevino
obiezioni contro la misura  provvisoria  adottata  dall'autorita'  di
vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  15.  Le  autorita'  di  vigilanza  adottano  le  opportune   misure
restrittive in relazione al prodotto in questione,  quale  il  ritiro
del prodotto dal  mercato,  a  spese  degli  operatori  economici  in
funzione dei rispettivi obblighi. 
 
          Note all'art. 39: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.