Art. 39
Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del
presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e'
demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita'
ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il
controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma
1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II
del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato
I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma
2 hanno facolta' di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per
ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un
rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per
l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari
dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a
titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e
prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche
specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, i
soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei
rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza,
per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del
presente decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni
di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti di cui
all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto,
dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi
obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla
natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o
vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro
dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della
disposizione.
8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle
persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del
prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al
presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore
privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza del
mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale
valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse
chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di
adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il
prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o
di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del
rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato,
qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza del
mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al
presente decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente
delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il
prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio
o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le
autorita' di vigilanza del mercato ne informano l'organismo
notificato competente qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia limitata al
territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano
la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare
all'operatore economico interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune
misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che
esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea.
L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure
correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione
europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure
correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorita'
di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure
provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del
prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora
l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le
autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure
provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne
o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza
del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi
disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il
prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non
conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure
nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore
economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le
autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia
dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni
relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela
delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che
conferiscono la presunzione di conformita'.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di
procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione
sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di
disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di
cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino
obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorita' di
vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata.
15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune misure
restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro
del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in
funzione dei rispettivi obblighi.
Note all'art. 39:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.