Art. 39 Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti 1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto. 2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti. 3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facolta' di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove; d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private. 5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto. 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla natura del rischio. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione. 8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto. 9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato. 10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio. 11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformita'. 13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni. 14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata. 15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
Note all'art. 39: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.