Art. 4
Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi
a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la
salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando
siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati
conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che
soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere
messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi
soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
Note all'art. 4:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.