Art. 40 Procedura di salvaguardia dell'Unione europea 1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorita' di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea. 2. Se la misura adottata e' ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorita' competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata e' ritenuta ingiustificata, l'autorita' che l'ha adottata provvede a ritirarla. 3. Se la misura e' ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformita' del prodotto e' attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
Note all'art. 40: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.