Art. 40 
 
 
            Procedura di salvaguardia dell'Unione europea 
 
  1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorita'
di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi
10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea. 
  2. Se la misura adottata e' ritenuta giustificata dalla Commissione
europea, le autorita' competenti di cui all'articolo 39  adottano  le
misure necessarie a  garantire  che  il  prodotto  non  conforme  sia
ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici  in  funzione
dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se  la
misura adottata e'  ritenuta  ingiustificata,  l'autorita'  che  l'ha
adottata provvede a ritirarla. 
  3. Se la misura e' ritenuta giustificata dalla Commissione  europea
e la non conformita' del prodotto e' attribuita a carenze delle norme
armonizzate di  cui  all'articolo  39,  comma  12,  lettera  b),  del
presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11  del
regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea. 
 
          Note all'art. 40: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          1025/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla
          normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.