Art. 40
Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorita'
di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi
10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.
2. Se la misura adottata e' ritenuta giustificata dalla Commissione
europea, le autorita' competenti di cui all'articolo 39 adottano le
misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia
ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione
dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la
misura adottata e' ritenuta ingiustificata, l'autorita' che l'ha
adottata provvede a ritirarla.
3. Se la misura e' ritenuta giustificata dalla Commissione europea
e la non conformita' del prodotto e' attribuita a carenze delle norme
armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del
presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
Note all'art. 40:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.