Art. 41
Non conformita' formale
1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul mercato
chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato
di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine
perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o piu' delle
seguenti condizioni:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli articoli
15, 16 o 17;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta;
c) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui
all'allegato XV non e' stata redatta;
d) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui
all'allegato XV non sono state redatte correttamente;
e) la documentazione tecnica non e' disponibile o non e'
completa;
f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3,
sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli
articoli 6 o 8 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di
vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o
proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o
garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli
operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel
caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso
proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.