Art. 43
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di
unita' da diporto
1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel
territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in
servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle
disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la
pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
ventimilaseicentocinquantotto euro a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel
territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorita'
di vigilanza di cui all'articolo 39, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemilaottocentoventidue euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni
dell'articolo 16, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non
conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimilaseicentocinquantotto euro a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle
disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimilatrecentoventinove euro a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duemilacinquecentottantadue euro a
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorita' di vigilanza di
cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di
commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino
alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2,
chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41,
comma 1, e' soggetto al pagamento di una somma da
venticinquemilaottocentoventidue euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.