Art. 43 Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto 1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro. 6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione. 7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, e' soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.