Art. 43 
 
 
Inosservanza di norme in materia di costruzione  e  progettazione  di
                          unita' da diporto 
 
  1. L'operatore economico  o  l'importatore  privato  stabilito  nel
territorio comunitario, che  immette  sul  mercato  o  che  mette  in
servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle
disposizioni del presente decreto o di cui  sia  stata  accertata  la
pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa     del     pagamento     di     una     somma      da
ventimilaseicentocinquantotto                 euro                  a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 
  2. L'operatore economico  o  l'importatore  privato  stabilito  nel
territorio comunitario, che non ottempera agli ordini  dell'autorita'
di vigilanza di cui  all'articolo  39,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa     del     pagamento     di     una     somma      da
venticinquemilaottocentoventidue                euro                a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. 
  3. Salvo che il  fatto  non  costituisca  reato,  chiunque  apponga
indebitamente  la  marcatura  CE  in  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo 16,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  da  ventimilaseicentocinquantotto  euro  a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 
  4. Chiunque venda prodotti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  non
conformi alle disposizioni del presente decreto o di  cui  sia  stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e'  punito  con
la  sanzione  amministrativa  del   pagamento   di   una   somma   da
ventimilaseicentocinquantotto                 euro                  a
centoventitremilanovecentoquarantanove euro. 
  5.  Chiunque  installi  componenti  o  motori  non  conformi   alle
disposizioni dettate  dal  presente  decreto,  o  di  cui  sia  stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e'  punito  con
la  sanzione  amministrativa  del   pagamento   di   una   somma   da
diecimilatrecentoventinove                   euro                   a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro. 
  6. Chiunque violi gli obblighi di  conservazione  e  di  esibizione
della documentazione tecnica di cui  all'Allegato  XVI  del  presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma       da       duemilacinquecentottantadue        euro        a
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorita' di vigilanza di
cui  all'articolo  39  possono  disporre  il  temporaneo  divieto  di
commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino
alla produzione della documentazione. 
  7. Fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  41,  comma  2,
chiunque non ottemperi alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  41,
comma   1,   e'   soggetto   al   pagamento   di   una    somma    da
venticinquemilaottocentoventidue                euro                a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.