Art. 44
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 in materia di rapporto delle violazioni
1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e
progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a
ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge
24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono
l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello
sviluppo economico, le quali in qualita' di Autorita' di vigilanza,
possono disporre attivita' ispettive supplementari. Il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento
in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette
Direzioni generali.".
Note all'art. 44:
Il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 57. Rapporto delle violazioni
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente
codice in materia di navigazione marittima, le autorita'
competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le
Capitanerie di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di
costruzione e progettazione di unita' da diporto, le
autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza
di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di
Autorita' di vigilanza, possono disporre attivita'
ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, anche in caso di pagamento in
misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle
predette Direzioni generali."