Art. 46 
 
 
                       Disposizioni abrogative 
 
  1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati. 
  2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati. 
  3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I  e  XIV  del
presente decreto. 
  4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10
del  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  si  intendono
riferiti,  rispettivamente,  agli  articoli  18  e  28  del  presente
decreto. 
  5. Il decreto del Ministero delle attivita'  produttive  30  aprile
2003, n. 175 e' abrogato  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 31, comma 3. 
 
          Note all'art. 46: 
              Le rubriche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
          e 13 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: 
              "Art. 4. Ambito di applicazione" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 5. Definizioni" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
 
              "Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
 
              "Art. 8. Marcatura CE di conformita'" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 9. Valutazione della conformita'" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 10. Organismi di certificazione" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 11. Vigilanza e verifica della conformita'" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 12. Clausola di salvaguardia" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              "Art. 13. Disposizioni transitorie" 
              In vigore dal 15 settembre 2005 
              Il testo dell'articolo  5  del  decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.
          146, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              Art.  5.  Iscrizione   di   imbarcazioni   da   diporto
          autocostruite 
              1.   Il   proprietario   di   un'unita'   da    diporto
          autocostruita ai sensi dell'  articolo  15,  comma  3,  del
          codice puo'  richiedere  l'iscrizione  nei  registri  delle
          imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di
          proprieta', una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio
          con  sottoscrizione  autenticata  dal  notaio  o  da  altro
          pubblico ufficiale  a  cio'  autorizzato,  corredata  della
          documentazione fiscale attestante l'acquisto dei  materiali
          necessari alla costruzione. 
              2. La documentazione  tecnica  per  l'iscrizione  delle
          unita' autocostruite e' costituita  da  un'attestazione  di
          idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato  ai
          sensi dell' articolo 10 del codice, ovvero  autorizzato  ai
          sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314  ,  e
          successive modificazioni. 
              3. Le imbarcazioni da diporto  iscritte  ai  sensi  del
          presente articolo possono essere immesse sul  mercato  solo
          dopo il decorso di cinque anni dalla  data  di  iscrizione,
          previo  espletamento  delle  procedure  necessarie  per  la
          valutazione della conformita' CE, di cui  all'  articolo  9
          del codice. 
              Per i riferimenti normativi del decreto  del  Ministero
          delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175  si  veda
          nelle note alle premesse.