Art. 46
Disposizioni abrogative
1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del
presente decreto.
4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono
riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente
decreto.
5. Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile
2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
Note all'art. 46:
Le rubriche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
"Art. 4. Ambito di applicazione"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 5. Definizioni"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 8. Marcatura CE di conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 9. Valutazione della conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 10. Organismi di certificazione"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 11. Vigilanza e verifica della conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 12. Clausola di salvaguardia"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 13. Disposizioni transitorie"
In vigore dal 15 settembre 2005
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto
autocostruite
1. Il proprietario di un'unita' da diporto
autocostruita ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del
codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di
proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della
documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali
necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle
unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi dell' articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e
successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato solo
dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione,
previo espletamento delle procedure necessarie per la
valutazione della conformita' CE, di cui all' articolo 9
del codice.
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 si veda
nelle note alle premesse.