Art. 47
Disposizioni transitorie
1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul
mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC)
fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di
emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II,
parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da
piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione
2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18
gennaio 2020.
Note all'art. 47:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della
Commissione relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.