Art. 47 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione  sul
mercato o messi  in  servizio  i  prodotti  conformi  alla  normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Possono essere messi a  disposizione  sul  mercato  o  messi  in
servizio  i  motori  di  propulsione  ad  accensione  comandata  (AC)
fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di
emissione di gas di scarico della fase  I  di  cui  all'allegato  II,
parte B, punto 2.1, del decreto legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall' allegato  I  del  presente  decreto,  fabbricati  da
piccole  e  medie  imprese  come   definite   nella   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione e immessi  sul  mercato  prima  del  18
gennaio 2020. 
 
          Note all'art. 47: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse. 
              La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE  della
          Commissione relativa alla definizione  delle  microimprese,
          piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  20
          maggio 2003, n. L 124.