Art. 47 Disposizioni transitorie 1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.
Note all'art. 47: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse. La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.