Art. 5
Libera circolazione
1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro
destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che
soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la
marcatura CE di cui all'articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unita' da
diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o
l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono
destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che
soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che
recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere
incorporati in unita' da diporto conformemente alla dichiarazione del
fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in
servizio i motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unita' da diporto, che
soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che
recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
b) motori installati in unita' da diporto e omologati
conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di
emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i
motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni
diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di
locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato
I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad
esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
c) motori installati in unita' da diporto e omologati
conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente
decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che,
in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in
un'unita' da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri
che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre
informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per
garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione
fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuera'
a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui
alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come
dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il
motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuera'
a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui
alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come
dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le
istruzioni di installazione da essa fornite.
6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi
analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2,
comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente
decreto, purche' un'indicazione visibile indichi chiaramente che
detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a
disposizione o messi in servizio finche' non siano stati resi
conformi.
Note all'art. 5:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare
contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. L 59.
Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a
motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli
pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative
alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che
modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva
2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE,
2005/55/CE e 2005/78/CE(Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.