Art. 6
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come
sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente
all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di
valutazione della conformita' applicabile conformemente agli articoli
da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformita' di un prodotto
ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i
fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e
attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto
agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia
della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci
anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonche' delle
modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata
la conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei
rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la
salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei
prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se
necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non
conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di
tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero
di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne
consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura
dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte
siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al
quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante
puo' essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del
proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i
fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorita'
nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il
prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' del prodotto in una lingua che puo' essere facilmente
compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.