Art. 7 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Un fabbricante  puo',  mediante  mandato  scritto,  nominare  un
rappresentante autorizzato. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma  1,  e  l'elaborazione
della  documentazione  tecnica  non   rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato. 
  3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato almeno: 
    a)  di  tenere  a  disposizione  delle  autorita'  nazionali   di
vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14  e  la
documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui  il  prodotto
e' stato immesso sul mercato; 
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, di fornire a quest'ultima  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  di   un
prodotto; 
    c) di cooperare con le autorita' nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.