Art. 7
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante puo', mediante mandato scritto, nominare un
rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione
della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del
rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la
documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto
e' stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale
competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un
prodotto;
c) di cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.