Art. 8
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo
prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si
accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura
di valutazione della conformita'. Essi si assicurano che il
fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il
prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato
dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato
II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le
prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora
l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia
conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato
II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul
mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il
prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante
e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove cio' non sia
possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento
che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al
quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del
proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la
loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non ne mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un
prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza
dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario,
tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei
richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli
importatori ne informano immediatamente le competenti autorita'
nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il
prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il
prodotto e' stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una
copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle
autorita' di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione
tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette
autorita'.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' di un prodotto in una lingua che puo' essere facilmente
compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Note all'art. 8:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.