Art. 8 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione  europea  solo
prodotti conformi. 
  2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli  importatori  si
accertano che il fabbricante abbia eseguito  l'appropriata  procedura
di  valutazione  della  conformita'.  Essi  si  assicurano   che   il
fabbricante  abbia  elaborato  la  documentazione  tecnica,  che   il
prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato
dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e  all'allegato
II, parte A, punto 2.5, parte B, punto  4,  parte  C,  punto  2,  del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito  dall'allegato  I
del presente  decreto  e  che  il  fabbricante  abbia  rispettato  le
prescrizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi   5   e   6.   Qualora
l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non  sia
conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e  all'allegato
II  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005   come   sostituito
dall'allegato I del presente decreto, non  immette  il  prodotto  sul
mercato finche' non sia stato  reso  conforme.  Inoltre,  qualora  il
prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante
e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove cio'  non  sia
possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un  documento
che accompagna il  prodotto  il  loro  nome,  la  loro  denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo  al
quale possono essere contattati. 
  4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia  accompagnato  da
istruzioni  e  informazioni   sulla   sicurezza   nel   manuale   del
proprietario in una o  piu'  lingue  che  possono  essere  facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la
loro  responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento   o   di
trasporto non ne mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
  6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei  rischi  presentati  da  un
prodotto, gli importatori, per proteggere la salute  e  la  sicurezza
dei consumatori, eseguono prove  a  campione  dei  prodotti  messi  a
disposizione sul mercato,  esaminano  i  reclami  e,  se  necessario,
tengono un registro dei reclami, dei  prodotti  non  conformi  e  dei
richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere  che  un
prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme  al  presente
decreto adottano immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale prodotto  o,  se  del  caso,  per  ritirarlo  o
richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti  un  rischio,  gli
importatori  ne  informano  immediatamente  le  competenti  autorita'
nazionali degli Stati membri in cui hanno  messo  a  disposizione  il
prodotto, fornendo  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 
  8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data  in  cui  il
prodotto e' stato immesso sul mercato, gli  importatori  tengono  una
copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle
autorita' di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione
tecnica  possa  essere  resa  disponibile,  su  richiesta,  a   dette
autorita'. 
  9.  Gli  importatori  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' di un prodotto in una lingua che puo'  essere  facilmente
compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.