Art. 9
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle
prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui
all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui
all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A,
punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto nonche' da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in
cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il
fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il
distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia
conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato
II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a
disposizione sul mercato finche' non sia stato reso conforme.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne
informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza
del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la
loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme
al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del
caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto
presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le
competenti autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente
decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' del prodotto. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Note all'art. 9:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.