Art. 9 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonche' da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Note all'art. 9: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.