Art. 9 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando  mettono  un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori agiscono con  la  dovuta  diligenza  in  relazione  alle
prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di  cui
all'articolo  15,  che  sia  accompagnato  dai   documenti   di   cui
all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II,  parte  A,
punto  2.5,  parte  B,  punto  4,  parte  C,  punto  2,  del  decreto
legislativo n. 171 del  2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del
presente decreto nonche' da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
in una o piu' lingue  che  possono  essere  facilmente  comprese  dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato  membro  in
cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il
fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 6, commi 5 e  6,  e  all'articolo  8,  comma  3.  Se  il
distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto  non  sia
conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1  e  all'allegato
II  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005   come   sostituito
dall'allegato I  del  presente  decreto,  non  mette  il  prodotto  a
disposizione  sul  mercato  finche'  non  sia  stato  reso  conforme.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore  ne
informa il fabbricante o l'importatore e le  autorita'  di  vigilanza
del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto  la
loro  responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento   o   di
trasporto non mettano a rischio la conformita' ai  requisiti  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n.
171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di  credere  che  un
prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia  conforme
al presente decreto, si  assicurano  che  siano  adottate  le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto  o,  se  del
caso, per ritirarlo  o  richiamarlo.  Inoltre,  qualora  il  prodotto
presenti un rischio, i distributori ne  informano  immediatamente  le
competenti autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente
decreto,  fornendo  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' del prodotto. Essi cooperano con tale autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.