Art. 2 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24
giugno 2015, in conformita' alle  disposizioni  vigenti  prima  della
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono  essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.