Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.