Art. 2 
 
 
                     Disciplina della governance 
               della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 
 
  1. All'articolo 49  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Fermo
restando quanto disposto dal precedente periodo, la  societa'  ispira
la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza  e
competitivita'»; 
    b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, e' nominato
dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «e' composto da sette
membri»; 
    c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio  e  competenza»
sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilita', prestigio
e competenza» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
rinnovo del consiglio  di  amministrazione  e'  effettuato  entro  il
termine di scadenza del precedente mandato»; 
    d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. La composizione del  consiglio  di  amministrazione  e'
definita favorendo la presenza di entrambi  i  sessi  e  un  adeguato
equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata  professionalita'
e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale
e culturale,  nonche',  tenendo  conto  dell'autorevolezza  richiesta
dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o  di  titolarita'
di cariche in societa' concorrenti. 
      4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non
puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o  decadenza,  anche
in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica  di  Ministro,
vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale
carica nei dodici mesi  precedenti  alla  data  della  nomina  o  che
ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma,  lettera  c),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, la  carica  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,
lettera a), della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  la  carica  di
consigliere regionale. 
      4-quater. Non possono essere nominati membri del  consiglio  di
amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti  che
si trovino in una delle seguenti situazioni: 
        a) stato di interdizione perpetua o temporanea  dai  pubblici
uffici; 
        b) stato  di  interdizione  legale  ovvero  temporanea  dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque
alcuna  delle  situazioni  indicate  nell'articolo  2382  del  codice
civile; 
        c)  assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
        d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione  per  uno
dei delitti previsti nel  titolo  XI  del  libro  quinto  del  codice
civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 
        e) condanna con sentenza definitiva alla  reclusione  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
        f) condanna  con  sentenza  definitiva  alla  reclusione  per
qualunque delitto non colposo per un tempo pari  o  superiore  a  due
anni»; 
    e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti: 
      «5. La nomina del presidente del consiglio  di  amministrazione
e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei  suoi  membri  e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,  espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975,  n.
103,  e  successive  modificazioni.  Al  presidente  possono   essere
affidate dal consiglio di amministrazione deleghe  nelle  aree  delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione  delle  attivita'
di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la
delega. 
      6.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono  cosi'
individuati: 
        a) due eletti dalla Camera dei  deputati  e  due  eletti  dal
Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; 
        b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente  ai  criteri  e
alle  modalita'  di   nomina   dei   componenti   degli   organi   di
amministrazione   delle   societa'   controllate    direttamente    o
indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
        c)  uno  designato  dall'assemblea   dei   dipendenti   della
RAI-Radiotelevisione italiana  Spa,  tra  i  dipendenti  dell'azienda
titolari di un rapporto di lavoro  subordinato  da  almeno  tre  anni
consecutivi, con modalita'  che  garantiscano  la  trasparenza  e  la
rappresentativita' della designazione stessa. 
      6-bis.  I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione   di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
almeno sessanta giorni prima  della  nomina.  Le  candidature  devono
pervenire almeno trenta giorni  prima  della  nomina  e  i  curricula
devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 
      6-ter. Per l'elezione del  componente  espresso  dall'assemblea
dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana  Spa,  di  cui  al
comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal
consiglio di amministrazione  uscente  della  medesima  azienda,  con
avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno
sessanta giorni prima della nomina, secondo i  seguenti  criteri:  a)
partecipazione  al  voto,  garantendone  la  segretezza,  anche   via
internet ovvero attraverso la rete intranet  aziendale,  di  tutti  i
dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b)  accesso
alla candidatura dei soli soggetti che abbiano  i  requisiti  fissati
dal comma 4 del presente articolo.  Le  singole  candidature  possono
essere presentate da una delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
del contratto collettivo  o  integrativo  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire
almeno trenta giorni prima della nomina. 
      7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e'
deliberata  dall'assemblea  ed  acquista  efficacia  a   seguito   di
valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
      8. In caso di dimissioni o  impedimento  permanente  ovvero  di
revoca del presidente o  di  uno  o  piu'  membri  del  consiglio  di
amministrazione, i nuovi componenti sono  nominati  con  la  medesima
procedura di cui al comma 6 entro i novanta  giorni  successivi  alla
data di comunicazione formale delle  dimissioni  o  di  comunicazione
formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.  Nel
caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione, il termine sopra  indicato  decorre  dalla  data  di
comunicazione formale della valutazione favorevole alla  delibera  di
revoca di cui al comma 7. 
      9. Il consiglio  di  amministrazione,  oltre  ai  compiti  allo
stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva
il piano industriale e il piano editoriale, il  preventivo  di  spesa
annuale, nonche' gli investimenti  che,  anche  per  effetto  di  una
durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. 
      10. Il consiglio  di  amministrazione  nomina  l'amministratore
delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato: 
        a) risponde al consiglio di amministrazione  in  merito  alla
gestione   aziendale   e   sovrintende   all'organizzazione   e    al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei  piani  e  delle  direttive
definiti dal consiglio di amministrazione; 
        b) assicura la coerenza della programmazione  radiotelevisiva
con le linee editoriali e  le  direttive  formulate  e  adottate  dal
consiglio di amministrazione; 
        c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina
i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete,  di
canale  e  di  testata  il  parere  obbligatorio  del  consiglio   di
amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e'  vincolante
se e' espresso con la maggioranza  dei  due  terzi;  assume,  nomina,
promuove  e  stabilisce  la  collocazione   aziendale   degli   altri
dirigenti, nonche', su  proposta  dei  direttori  di  testata  e  nel
rispetto  del  contratto  di  lavoro   giornalistico,   degli   altri
giornalisti; 
        d) firma gli atti e  i  contratti  aziendali  attinenti  alla
gestione  della  societa',  fatto  salvo  l'obbligo   di   sottoporre
all'approvazione del  consiglio  di  amministrazione  gli  atti  e  i
contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i  piani
annuali di trasmissione e di produzione  e  le  variazioni  rilevanti
degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche  per  effetto
di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di
euro; 
        e)  provvede  all'attuazione  del  piano   industriale,   del
preventivo di spesa annuale, delle  politiche  del  personale  e  dei
piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti  specifici  approvati
dal consiglio di amministrazione  in  materia  di  linea  editoriale,
investimenti,  organizzazione  aziendale,  politica   finanziaria   e
politiche del personale; 
        f)  definisce,   sentito   il   parere   del   consiglio   di
amministrazione, i criteri e le modalita'  per  il  reclutamento  del
personale e quelli per il conferimento di incarichi  a  collaboratori
esterni, in conformita'  con  quanto  indicato,  per  le  societa'  a
partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  individuando  i  profili  professionali  e  gli
incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati,
puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita'; 
        g) propone all'approvazione del consiglio di  amministrazione
il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede
le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla  generalita'  degli
utenti le informazioni  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di  riservatezza
adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione  nel  sito  internet
della societa': 
          1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati  ai
prodotti  audiovisivi  nazionali  e  ai  progetti   di   coproduzione
internazionale; 
          2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati,
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
nonche' dai dirigenti  di  ogni  livello,  ivi  compresi  quelli  non
dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater,  e  comunque
dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura  artistica,
che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a  carico
della societa' pari o superiore  ad  euro  200.000,  con  indicazione
delle eventuali componenti variabili o legate  alla  valutazione  del
risultato, nonche' delle informazioni relative  allo  svolgimento  da
parte dei medesimi  di  altri  incarichi  o  attivita'  professionali
ovvero alla  titolarita'  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato
regolati  o  finanziati  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti; 
          3) dei criteri per il reclutamento del personale e  per  il
conferimento di  incarichi  a  collaboratori  esterni,  di  cui  alla
lettera f) del presente comma; 
          4) dei dati  concernenti  il  numero  e  la  tipologia  dei
contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e'
previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla  societa',  e
l'ammontare della relativa spesa, con indicazione,  per  i  contratti
aventi un valore su base annua superiore  a  una  determinata  soglia
individuata nel Piano, dei nominativi e dei  curricula  dei  soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; 
          5) dei criteri e delle procedure per  le  assegnazioni  dei
contratti di cui all'articolo 49-ter; 
          6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento  della
programmazione generale e  specifica  della  societa',  ai  fini  del
perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. 
  10-bis.  L'amministratore   delegato   della   RAI-Radiotelevisione
italiana Spa deve essere  nominato  tra  coloro  che  si  trovano  in
situazione di assenza di conflitti di interesse o di  titolarita'  di
cariche in societa' concorrenti della  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa e che sono in possesso di esperienza  pregressa  per  un  periodo
congruo in incarichi  di  analoga  responsabilita'  ovvero  in  ruoli
dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. 
  11.  L'amministratore  delegato  rimane  in  carica  per  tre  anni
dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di
amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte  del  consiglio
di    amministrazione,    sentito    il    parere     dell'assemblea.
L'amministratore     delegato,     qualora      dipendente      della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto  a
dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa
non  retribuita  dalla  societa'  per  la  durata  dell'incarico   di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del  mandato
di amministratore delegato, non puo'  assumere  incarichi  o  fornire
consulenze presso  societa'  concorrenti  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa. 
  12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea,
determina il compenso spettante  all'amministratore  delegato  e,  in
caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo. 
  12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione  e  controllo
della  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  ad   eccezione
dell'amministratore  delegato,   si   applica   il   limite   massimo
retributivo di cui all'articolo 23-bis,  commi  5-bis  e  5-ter,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  12-ter. Restano ferme  le  funzioni  di  indirizzo  generale  e  di
vigilanza dei  servizi  pubblici  radiotelevisivi  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi.   Il   consiglio   di   amministrazione    riferisce
semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio,  alla  medesima
Commissione  sulle  attivita'   svolte   dalla   RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, consegnando  l'elenco  completo  dei  nominativi  degli
ospiti partecipanti alle trasmissioni. 
  12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri  del
consiglio di amministrazione di cui ai commi 3,  4,  5,  6,  6-bis  e
6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi  7  e  8  si
applicano fino a  che  il  numero  delle  azioni  alienate  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n.  112,  non  superi  la
quota del  10  per  cento  del  capitale  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in  considerazione  dei  rilevanti  ed  imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio». 
  2. La RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  provvede  all'adeguamento
del proprio statuto  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le  modifiche  allo  statuto  sono  deliberate   dal   consiglio   di
amministrazione   e    approvate    successivamente    dall'assemblea
straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non
diversamente disposto, trova applicazione la  disciplina  del  codice
civile per le societa' per azioni. 
  3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103,
le parole da: «; indica i criteri  generali  per  la  formazione  dei
piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad  essa  demandate  dalla
legge» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del  citato  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  49.   (Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa). - 1. La concessione  del  servizio  pubblico
          generale radiotelevisivo e'  affidata,  fino  al  6  maggio
          2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
              2.  Per  quanto  non  sia  diversamente  previsto   dal
          presente testo unico la RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
          e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
          azioni,  anche  per  quanto  concerne  l'organizzazione   e
          l'amministrazione.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal
          precedente periodo, la societa' ispira la propria azione  a
          principi   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza    e
          competitivita'. 
              3.    Il    consiglio    di    amministrazione    della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa,  e'  composto  da  sette
          membri.  Il  consiglio,   oltre   ad   essere   organo   di
          amministrazione della societa', svolge  anche  funzioni  di
          controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
          finalita' e degli obblighi del servizio  pubblico  generale
          radiotelevisivo. 
              4. Possono essere  nominati  membri  del  consiglio  di
          amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
          a giudice costituzionale ai sensi  dell'art.  135,  secondo
          comma,  della  Costituzione   o,   comunque,   persone   di
          riconosciuta   onorabilita',   prestigio    e    competenza
          professionale e di notoria indipendenza  di  comportamenti,
          che   si   siano   distinte   in   attivita'    economiche,
          scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o  della
          comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
          manageriali. Ove siano  lavoratori  dipendenti  vengono,  a
          richiesta, collocati in aspettativa non retribuita  per  la
          durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio  di
          amministrazione dura tre anni e i membri sono  rieleggibili
          una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione
          e' effettuato entro il termine di scadenza  del  precedente
          mandato. 
              4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione
          e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e  un
          adeguato  equilibrio  tra  componenti   caratterizzati   da
          elevata professionalita' e comprovata esperienza in  ambito
          giuridico, finanziario, industriale e  culturale,  nonche',
          tenendo conto dell'autorevolezza  richiesta  dall'incarico,
          l'assenza di conflitti di interesse  o  di  titolarita'  di
          cariche in societa' concorrenti. 
              4-ter.  La  carica   di   membro   del   consiglio   di
          amministrazione  non  puo'  essere  ricoperta,  a  pena  di
          ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato,  da
          coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o
          sottosegretario di  Stato  o  che  abbiano  ricoperto  tale
          carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina  o
          che ricoprano la carica di cui  all'art.  7,  primo  comma,
          lettera  c),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  la
          carica di cui all'art. 1, comma 54, lettera a), della legge
          7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale. 
              4-quater.  Non  possono  essere  nominati  membri   del
          consiglio  di  amministrazione  e,  se  nominati,  decadono
          dall'ufficio  i  soggetti  che  si  trovino  in  una  delle
          seguenti situazioni: 
                a) stato di interdizione perpetua  o  temporanea  dai
          pubblici uffici; 
                b) stato di  interdizione  legale  ovvero  temporanea
          dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  e  delle
          imprese,  o  comunque  alcuna  delle  situazioni   indicate
          nell'art. 2382 del codice civile; 
                c) assoggettamento a misure di  prevenzione  disposte
          dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  salvi  gli  effetti
          della riabilitazione; 
                d) condanna con sentenza definitiva  alla  reclusione
          per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto
          del  codice  civile,  fatti   salvi   gli   effetti   della
          riabilitazione; 
                e) condanna con sentenza definitiva  alla  reclusione
          per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro
          la fede pubblica, contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine
          pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un  delitto
          in materia tributaria; 
                f) condanna con sentenza definitiva  alla  reclusione
          per qualunque delitto non  colposo  per  un  tempo  pari  o
          superiore a due anni. 
              5.  La  nomina  del   presidente   del   consiglio   di
          amministrazione  e'  effettuata  dal   consiglio   medesimo
          nell'ambito  dei  suoi  membri  e  diviene  efficace   dopo
          l'acquisizione   del   parere   favorevole,   espresso    a
          maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti,  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi  di  cui  all'art.  4
          della  legge  14  aprile  1975,  n.   103,   e   successive
          modificazioni. Al presidente possono  essere  affidate  dal
          consiglio  di  amministrazione  deleghe  nelle  aree  delle
          relazioni esterne e istituzionali e di  supervisione  delle
          attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare
          che ne autorizzi la delega. 
              6. I membri  del  consiglio  di  amministra-zione  sono
          cosi' individuati: 
                a) due eletti dalla Camera dei deputati e due  eletti
          dal Senato della Repubblica, con voto limitato  a  un  solo
          candidato; 
                b) due  designati  dal  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          conformemente ai criteri e alle  modalita'  di  nomina  dei
          componenti degli organi di amministrazione  delle  societa'
          controllate direttamente o  indiretta-mente  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti  della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,   tra   i   dipendenti
          dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro  subordinato
          da  almeno  tre  anni  consecutivi,   con   modalita'   che
          garantiscano la trasparenza e la  rappresentativita'  della
          designazione stessa. 
              6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
          designazione della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica, di cui al comma 6, lettera  a),  devono  essere
          eletti tra coloro che  presentano  la  propria  candidatura
          nell'ambito di una procedura di  selezione  il  cui  avviso
          deve essere pubblicato nei siti internet della Camera,  del
          Senato e della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  almeno
          sessanta giorni prima della nomina. Le  candidature  devono
          pervenire almeno trenta  giorni  prima  della  nomina  e  i
          curricula  devono  essere  pubblicati  negli  stessi   siti
          internet. 
              6-ter.   Per   l'elezione   del   componente   espresso
          dall'assemblea dei  dipendenti  della  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c),  la  procedura
          di  voto  deve  essere   organizzata   dal   consiglio   di
          amministrazione uscente della medesima azienda, con  avviso
          pubblicato nel sito  internet  istituzionale  della  stessa
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  nomina,  secondo  i
          seguenti criteri: a) partecipazione al  voto,  garantendone
          la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete
          intranet aziendale, di tutti i dipendenti  titolari  di  un
          rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura
          dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma
          4 del presente articolo.  Le  singole  candidature  possono
          essere presentate da  una  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie del contratto  collettivo  o  integrativo  della
          RAI-Radiotelevisione   italiana    Spa    o    da    almeno
          centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno  trenta
          giorni prima della nomina. 
              7.  La  revoca  dei   componenti   del   consiglio   di
          amministrazione e' deliberata  dall'assemblea  ed  acquista
          efficacia  a  seguito  di  valutazione   favorevole   della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
              8. In  caso  di  dimissioni  o  impedimento  permanente
          ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri  del
          consiglio  di  amministrazione,  i  nuovi  componenti  sono
          nominati con la medesima procedura di cui al comma 6  entro
          i novanta giorni  successivi  alla  data  di  comunicazione
          formale delle dimissioni o di comunicazione  formale  della
          sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso
          di revoca del  presidente  o  di  uno  o  piu'  membri  del
          consiglio di amministrazione,  il  termine  sopra  indicato
          decorre  dalla  data   di   comunicazione   formale   della
          valutazione favorevole alla delibera di revoca  di  cui  al
          comma 7. 
              9. Il consiglio di amministrazione,  oltre  ai  compiti
          allo stesso attribuiti dalla legge e  dallo  statuto  della
          societa',  approva  il  piano  industriale   e   il   piano
          editoriale, il preventivo di  spesa  annuale,  nonche'  gli
          investimenti  che,  anche  per  effetto   di   una   durata
          pluriennale, siano di importo superiore  a  10  milioni  di
          euro. 
              10.   Il   consiglio    di    amministrazione    nomina
          l'amministratore  delegato  su   proposta   dell'assemblea.
          L'amministratore delegato: 
                a) risponde al consiglio di amministrazione in merito
          alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione  e
          al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e  delle
          direttive definiti dal consiglio di amministrazione; 
                b)  assicura   la   coerenza   della   programmazione
          radiotelevisiva con le  linee  editoriali  e  le  direttive
          formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; 
                c) provvede alla gestione del personale  dell'azienda
          e nomina i dirigenti di primo  livello,  acquisendo  per  i
          direttori di  rete,  di  canale  e  di  testata  il  parere
          obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso
          dei direttori di testata e' vincolante se e'  espresso  con
          la maggioranza dei due terzi; assume,  nomina,  promuove  e
          stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,
          nonche',  su  proposta  dei  direttori  di  testata  e  nel
          rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
          giornalisti; 
                d) firma gli atti e i contratti  aziendali  attinenti
          alla gestione della  societa',  fatto  salvo  l'obbligo  di
          sottoporre    all'approvazione     del     consiglio     di
          amministrazione gli atti e  i  contratti  aziendali  aventi
          carattere  strategico,  ivi  inclusi  i  piani  annuali  di
          trasmissione e di  produzione  e  le  variazioni  rilevanti
          degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per
          effetto  di  una  durata  pluriennale,  siano  di   importo
          superiore a 10 milioni di euro; 
                e) provvede all'attuazione del piano industriale, del
          preventivo di spesa annuale, delle politiche del  personale
          e dei  piani  di  ristrutturazione,  nonche'  dei  progetti
          specifici approvati dal  consiglio  di  amministrazione  in
          materia di linea editoriale,  investimenti,  organizzazione
          aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; 
                f) definisce, sentito  il  parere  del  consiglio  di
          amministrazione,  i  criteri  e   le   modalita'   per   il
          reclutamento del personale e quelli per il conferimento  di
          incarichi  a  collaboratori  esterni,  in  conformita'  con
          quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica,
          dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, individuando i profili  professionali  e  gli
          incarichi per i quali, in relazione agli specifici  compiti
          assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita'; 
                g)  propone   all'approvazione   del   consiglio   di
          amministrazione  il  Piano  per   la   trasparenza   e   la
          comunicazione aziendale, che prevede le forme  piu'  idonee
          per rendere conoscibili alla generalita'  degli  utenti  le
          informazioni  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal
          consiglio di amministrazione,  salvi  casi  particolari  di
          riservatezza    adeguatamente    motivati,    nonche'    la
          pubblicazione nel sito internet della societa': 
                  1)  dei  dati  relativi  agli  investimenti  totali
          destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e  ai  progetti
          di coproduzione internazionale; 
                  2) dei curricula e  dei  compensi  lordi,  comunque
          denominati,  percepiti  dai  componenti  degli  organi   di
          amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di  ogni
          livello, ivi compresi quelli non dipendenti della  societa'
          di cui all'art. 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi
          dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano
          un trattamento economico  annuo  omnicomprensivo  a  carico
          della societa'  pari  o  superiore  ad  euro  200.000,  con
          indicazione delle eventuali componenti variabili  o  legate
          alla valutazione del risultato, nonche' delle  informazioni
          relative allo svolgimento da parte dei  medesimi  di  altri
          incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita'
          di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
          dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese
          le autorita' amministrative indipendenti; 
                  3) dei criteri per il reclutamento del personale  e
          per il conferimento di incarichi a  collaboratori  esterni,
          di cui alla lettera f) del presente comma; 
                  4) dei dati concernenti il numero  e  la  tipologia
          dei contratti di collaborazione o consulenza non  artistica
          per i quali e' previsto un compenso, conferiti  a  soggetti
          esterni alla societa', e l'ammontare della relativa  spesa,
          con indicazione, per i contratti aventi un valore  su  base
          annua superiore a una determinata  soglia  individuata  nel
          Piano,  dei  nominativi  e  dei  curricula   dei   soggetti
          percettori, della  ragione  dell'incarico  e  del  relativo
          compenso; 
                  5)  dei  criteri   e   delle   procedure   per   le
          assegnazioni dei contratti di cui all'art. 49-ter; 
                  6)  dei  dati   risultanti   dalla   verifica   del
          gradimento della programmazione generale e specifica  della
          societa', ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
          servizio pubblico. 
              10-bis.      L'amministratore      delegato       della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato  tra
          coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti
          di interesse  o  di  titolarita'  di  cariche  in  societa'
          concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa  e  che
          sono in possesso di esperienza  pregressa  per  un  periodo
          congruo in incarichi di analoga responsabilita'  ovvero  in
          ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. 
              11. L'amministratore delegato rimane in carica per  tre
          anni dall'atto di nomina e comunque non oltre  la  scadenza
          del consiglio di  amministrazione,  salva  la  facolta'  di
          revoca da parte del consiglio di amministra-zione,  sentito
          il  parere   dell'assemblea.   L'amministratore   delegato,
          qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
          all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa'
          o a ottenere il collocamento in aspettativa non  retribuita
          dalla   societa'   per   la   durata    dell'incarico    di
          amministratore delegato. Nell'anno  successivo  al  termine
          del mandato di amministratore delegato, non  puo'  assumere
          incarichi o fornire consulenze presso societa'  concorrenti
          della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
              12. Il consiglio  di  amministrazione,  su  indicazione
          dell'assemblea,    determina    il    compenso    spettante
          all'amministratore  delegato  e,   in   caso   di   revoca,
          l'indennita'  spettante  al  medesimo  amministratore,   di
          ammontare comunque  non  superiore  a  tre  dodicesimi  del
          compenso annuo. 
              12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e
          controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
          ad eccezione dell'amministratore delegato,  si  applica  il
          limite massimo retributivo di cui al-l'art.  23-bis,  commi
          5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni. 
              12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale
          e di vigilanza dei servizi pubblici  radiotelevisivi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi.  Il  consiglio  di
          amministrazione     riferisce     semestralmente,     prima
          dell'approvazione del bilancio, alla  medesima  Commissione
          sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione  italiana
          Spa, consegnando l'elenco  completo  dei  nominativi  degli
          ospiti partecipanti alle trasmissioni. 
              12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei
          membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi  3,
          4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina  di  revoca
          di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino  a  che  il  numero
          delle azioni alienate ai sensi dell'art. 21 della  legge  3
          maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10  per  cento
          del capitale della RAI-Radiotelevisione ita-liana  Spa,  in
          considerazione dei rilevanti ed imprescindibili  motivi  di
          interesse generale connessi allo svolgimento del servizio. 
              13. La dismissione  della  partecipazione  dello  Stato
          nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta  disciplinata
          dall'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, lettera
          c), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
          Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario: 
              «1. 
              (Omissis). 
              c) i sindaci dei Comuni con  popolazione  superiore  ai
          20.000 abitanti;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  54,  lettera
          a), della legge 7 aprile 2014, n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  7
          aprile 2014, n. 81: 
              «54. 
              (Omissis). 
              a) il presidente della provincia;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario n. 214. 
              - Il titolo XI del libro quinto del codice civile  reca
          le  disposizioni  penali  in  materia  di  societa'  e   di
          consorzi. 
              - Per il testo dell'art. 4 della legge 14 aprile  1975,
          n. 103, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  2,  del
          decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 18 (Reclutamento  del  personale  delle  societa'
          pubbliche). - (Omissis). 
              2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
          di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri  e
          modalita' per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi  nel  rispetto  dei  principi,
          anche   di   derivazione   comunitaria,   di   trasparenza,
          pubblicita' e imparzialita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23-bis, commi  5-bis  e
          5-ter,  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.
          284, supplemento ordinario: 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni). - (Omissis). 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21  (Dismissione  della
          partecipazione  dello  Stato   nella   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa) della legge 3 maggio 2004, n. 112  (Norme  di
          principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
          e  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,   nonche'
          delega al Governo per l'emanazione del  testo  unico  della
          radiotelevisione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2004, n. 104, supplemento ordinario: 
              «Art. 21 (Dismissione della partecipazione dello  Stato
          nella  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa).  -  1.   Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e' completata la fusione per  incorporazione
          della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  nella  societa'
          RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i  termini  di
          cui agli articoli  2501-ter,  ultimo  comma,  2501-septies,
          primo comma, e 2503, primo comma, del codice  civile,  sono
          dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di  cui
          e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  saranno,
          per effetto  della  presente  legge,  trasferite  di  pieno
          diritto alla societa'  incorporante,  senza  necessita'  di
          ulteriori provvedimenti. 
              2. Per effetto dell'operazione di  fusione  di  cui  al
          comma  1,   la   societa'   RAI-Holding   Spa   assume   la
          denominazione  sociale  di  «RAI-Radiotelevisione  italiana
          Spa» e  il  consiglio  di  amministrazione  della  societa'
          incorporata   assume   le   funzioni   di   consiglio    di
          amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
          disposizioni   della   presente   legge    relative    alla
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno  riferite
          alla societa' risultante dall'operazione di fusione. 
              3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
          fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato  il
          procedimento per l'alienazione della  partecipazione  dello
          Stato  nella   RAI-Radiotelevisione   italiana   Spa   come
          risultante dall'operazione di fusione di cui  al  comma  1.
          Tale  alienazione  avviene  mediante  offerta  pubblica  di
          vendita, in conformita' al testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni,  e  relativi  regolamenti  attuativi,  e  al
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  e
          successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          sono definiti i tempi, le modalita'  di  presentazione,  le
          condizioni  e  gli  altri  elementi  dell'offerta  o  delle
          offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. 
              4. Una quota delle azioni alienate  e'  riservata  agli
          aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola  da
          almeno un anno con il pagamento del canone  di  abbonamento
          di cui al regio decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e  successive
          modificazioni. Tali  azioni  non  possono  essere  alienate
          prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 
              5. In considerazione dei  rilevanti  e  imprescindibili
          motivi di interesse generale e di ordine pubblico  connessi
          alla   concessione   del   servizio    pubblico    generale
          radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
          Spa, e' inserita nello statuto della societa'  la  clausola
          di limitazione del possesso azionario prevista dall'art. 3,
          comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.   332,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994,
          n.  474,  prevedendosi  il  limite  massimo  del   possesso
          dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto  per
          tutti i soggetti  indicati  dal  medesimo  comma  1.  Sono,
          inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di  blocco,
          o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio
          dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche
          mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di
          una  partecipazione  complessiva  superiore  al  limite  di
          possesso azionario del 2 per cento,  riferito  alle  azioni
          aventi diritto di voto, o  la  presentazione  congiunta  di
          liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole
          sono di diritto inserite nello statuto della societa',  non
          sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. 
              6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la  cessione  da
          parte  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  di  rami
          d'azienda. 
              7.   I   proventi   derivanti   dalle   operazioni   di
          collocamento  sul  mercato  di   azioni   ordinarie   della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il  75
          per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato,
          di cui alla legge 27 ottobre 1993,  n.  432,  e  successive
          modificazioni.  La   restante   quota   e'   destinata   al
          finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione
          finanziaria di cui all'art. 25, comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 aprile
          1975,  n.  103  (Nuove  norme  in  materia  di   diffusione
          radiofonica  e  televisiva),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 aprile 1975, n.  102,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4. La Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: 
                formula gli indirizzi generali per  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art.  1,  per  la  predisposizione  dei
          programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
          disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
          tempestivamente le deliberazioni  necessarie  per  la  loro
          osservanza; 
                stabilisce,    tenuto    conto     delle     esigenze
          dell'organizzazione e  dell'equilibrio  dei  programmi,  le
          norme per garantire l'accesso al  mezzo  radiotelevisivo  e
          decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le  deliberazioni
          adottate dalla  sottocommissione  parlamentare  di  cui  al
          successivo art. 6 sulle richieste di accesso; 
                disciplina  direttamente  le  rubriche  di   «Tribuna
          politica»  «Tribuna  elettorale»,  «Tribuna  sindacale»   e
          «Tribuna stampa». 
              La  Commissione  trasmette  i  propri  atti   per   gli
          adempimenti  dovuti  alle  Presidenze  dei  due  rami   del
          Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  ai  consigli
          regionali e al consiglio di amministrazione della  societa'
          concessionaria. 
              Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione  puo'
          invitare il presidente, gli  amministratori,  il  direttore
          generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
          rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
          utile;  puo',  altresi',   chiedere   alla   concessionaria
          l'effettuazione di indagini e studi e la  comunicazione  di
          documenti.».